Comune di Augusta

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Sanzioni pecuniarie amministrative al CdS

Quadro sinottico delle principali sanzioni pecuniarie e dei corrispondenti importi ridotti del 30% da versare entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, alla luce Decreto del Fare, riduzione del 30% delle multe. Le regole della Polizia Municipale "del decreto legge n. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (denominato “decreto del Fare”), in vigore dal 21 agosto"

Domande & risposte

Come si può usufruire dello sconto?

Dopo la notifica della multa si hanno 5 giorni a disposizione per pagare con l'importo ridotto. In molti casi però (per esempio se si viene fermati in flagranza di infrazione o nel caso del divieto di sosta con tagliando lasciato sotto il tergicristallo) si può chiedere all'agente la notifica immediata della contravvenzione.

Come si calcola la percentuale di sconto?

La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione prevista dal codice della strada, quindi non sugli importi di spesa di notifica.

Si può arrotondare l'importo?

No: bisogna prestare molta attenzione a pagare l'importo esatto della multa. E gli errori si pagano cari: chi dovesse sbagliare oltre a perdere lo sconto del 30% perde anche il diritto al pagamento in misura ridotta (quello che si applica ai versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica). Il tutto calcolato con spese e interessi nella classica cartella esattoriale.

Per quali sanzioni si applica lo sconto del 30%?

Per tutte le violazioni del Codice il cui pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica, con esclusione di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo.

Chi può beneficiare dello sconto?

Tutti i conducenti o proprietari si possono avvalere di questa procedura a prescindere dai punti di patente posseduti.

Se pago entro 5 giorni con lo sconto posso poi fare ricorso?

No, una volta pagata una sanzione con o senza sconto, viene meno il diritto a presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto.

È vero che questa riduzione non riguarda le violazioni connesse all'abuso di alcol alla guida?

Sì, in quanto tali violazioni, di carattere penale, non rientrano nel beneficio della riduzione del 30%, così dicasi per l'unica ipotesi di carattere amministrativo, ossia quando il tasso alcolemico resti compreso tra 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, che prevede, però, oltre alla sanzione di euro 527 anche la sospensione della patente e quindi anche questa ipotesi resta esclusa dalla riduzione. "Esiste anche l'ipotesi  prevista dall'art.186 bis comma 2 che per i neopatentati nei primi 3 anni, i minori di 21 anni e i professionisti dell'autotrasporto cose e persone, stabilisce il valore zero assoluto di alcol alla guida con la sanzione prevista che va da 163 a 658 euro. Con lo sconto del 30% la sanzione scende a 114 euro".

Pubblicato in Polizia Municipale